Fare l’amore in macchina è reato solo in alcune ore

Appartarsi in auto e fare sesso è reato? Se lo chiede più di una coppietta che non ha la disponibilità di un alloggio o di affittare una camera di hotel ad ore. In questi casi, la cara vecchia macchina, con i sedili ribaltabili, diventa l’unica soluzione per chi vuol passare un’oretta in intimità. Ma quando è reato fare sesso in auto e quali sono le sanzioni?

Nessuno si sognerebbe di parcheggiare nel bel mezzo di una via trafficata o di una strada comunale. Il più delle volte, si scelgono luoghi fuori dal centro urbano, in piena campagna o aree di sosta che, durante la notte, non sono frequentate (se non appunto dalle coppie).

Al di là di ciò che dice la legge, c’è sempre il personale pudore che impone un angolo di intimità per non essere disturbati. Ma cosa potrebbe succedere se una volante della polizia, passando di là per un controllo di routine, dovesse avvicinarsi ai finestrini e, di lì, vedere i corpi seminudi? Potrebbe chiedere i documenti, elevare una multa o, peggio, presentare a una denuncia penale alla Procura della Repubblica?

Qui di seguito cercheremo di spiegare se fare sesso in auto è reato e quali sanzioni si rischiano, come comportarsi e quali precauzioni prendere per restare nella legalità e, tuttavia, avere un angolo di spazio e di tempo per un rapporto di coppia. Ma procediamo con ordine.

Fare sesso in auto è reato?

Un tempo, consumare un rapporto in auto rientrava nel reato di atti osceni in luogo pubblico. Non si finiva in carcere trattandosi di reato minore (benché la norma prevedesse la reclusione da 3 mesi a 3 anni), ma la fedina penale restava comunque macchiata.

Oggi, però, questa condotta è stata depenalizzata e il comportamento in questione integra solo un illecito amministrativo. Si rischia, quindi, soltanto una sanzione pecuniaria che può andare da un minimo di 5mila euro a un massimo di 30mila euro, a seconda della gravità del caso (ossia dell’esposizione al pubblico).

A elevare la sanzione non sarà la polizia o il tribunale, la Procura della Repubblica o un giudice, ma la Prefettura. È il Prefetto, quindi, sulla base del verbale che gli viene trasmesso dalla polizia o dai carabinieri che hanno constatato la consumazione del rapporto in pubblico, a graduare la sanzione sulla base del comportamento tenuto e del potenziale pericolo alla decenza.

Come per tutte le sanzioni amministrative, anche questa non ha alcuna ripercussione sulla fedina penale delle parti coinvolte che manterranno, quindi, integro il proprio “casellario giudiziario”. Non c’è alcun processo al pari di quando si riceve una multa stradale.

Resta ferma la possibilità, ovviamente, di presentare ricorso al giudice di pace entro 30 giorni dalla notifica della sanzione che, come tutti i verbali della polizia, viene notificato a casa con raccomandata a.r. in busta chiusa. In alternativa, si può fare ricorso al Prefetto entro 60 giorni.

Farlo in auto ecco quando è reato e quando no

Se si fa sesso in luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi assistano al rapporto, il comportamento resta reato, con tutto ciò che ne deriva. Quindi, si rischia – sempre virtualmente – la reclusione (che poi verrà commutata il più delle volte in pena pecuniaria). Ad esempio, fare sesso nel parcheggio di una scuola o di una villetta con giochi destinati a bambini è reato; se, invece, si tratta del parco pubblico, quello cioè destinato a tutte le utenze, il comportamento non è reato.

Fare sesso in auto non è sempre vietato: difatti, prendendo alcune accortezze, si può evitare anche la sanzione amministrativa. Per capire, però, quali precauzioni adottare per non dover pagare multe, bisogna ricorrere alle indicazioni della giurisprudenza. La norma contenuta all’articolo 527 del Codice penale, è molto generica nel definire la condotta come quella di chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni.

Indicazioni per non commettere reato

Per non commettere la condotta di «atti osceni in luogo pubblico» che, come detto, anche se non è più un reato, resta comunque vietata, è necessario non trovarsi in un luogo pubblico o in un luogo aperto al pubblico. Chi sta leggendo storcerà gli occhi: «Se avessi avuto un luogo privato, di certo non mi sarei ridotto all’auto», si potrebbe dire. Ma non è necessariamente alla lettera che bisogna prendere la norma. Cerchiamo di dare alcune indicazioni concrete.

Ciò che conta non è tanto il luogo quanto la possibilità di essere visti da altre persone. Il fatto di “averla fatta franca” e di non essere stati scoperti non è sufficiente: conta la potenziale presenza di persone. Così scegliere un vicolo cieco non esonera dalla responsabilità visto che nulla impedisce che di lì possano transitare altre persone.

Il fatto che il rapporto sessuale venga consumato di notte non cambia i termini della questione. Secondo la Cassazione, infatti, anche senza la luce del sole, il comportamento in luogo pubblico o privato aperto al pubblico è ugualmente vietato. Difatti, anche in ora notturna, eventuali passanti occasionali potrebbero facilmente percepire quanto avviene all’interno dell’abitacolo dell’auto [1].

Non si può fare sesso su una piazzola dell’autostrada: anche in questo caso si tratta di luogo pubblico. E altrettanto dicasi per il parcheggio del supermercato, trattandosi di luogo privato, ma aperto al pubblico.

Parcheggiare in un giardino non frequentato durante la notte non è consentito se dotato di illuminazione, cosa che consente la vista da parte dei passanti [2].

Non è stato ritenuto colpevole chi è stato sorpreso appartato con una donna in una autovettura a cento o duecento metri dalla strada, in ora notturna, in luogo generalmente non frequentato e controllato casualmente dalla polizia giudiziaria nel corso di attività finalizzata a prevenire altre forme di reato [3].

Affinché non scattino gli atti osceni in luogo pubblico è necessario avere l’accortezza, in base al luogo e all’orario, che nessuno – neanche potenzialmente – possa vedere la scena. Il fatto che i finestrini siano appannati non è sufficiente, ma può esserlo invece il fatto che i vetri siano tappezzati di giornali e si sia scelto un luogo isolato e non frequentato, neanche occasionalmente.

Secondo la Cassazione [4], gli atti osceni dentro un’auto parcheggiata lungo la strada pubblica non sono esclusi dal fatto che vengano compiuti in ora notturna o su una via non frequentata, in quanto siffatte circostanze non eliminano in modo assoluto la evenienza che gli atti osceni siano percepiti da occasionali passanti.

La coppia che parcheggia la macchina in uno sterrato al buio o in un campo ove la strada non passa, non può essere sanzionata.

Parcheggiare in una strada dissestata, chiusa al transito perché a rischio frane, non è reato se non c’è il pericolo che non passino neanche i pedoni.

Lasciare l’auto lungo una collina poco frequentata è reato se la strada può essere percorsa da altre auto o pedoni.

Chiaramente, se gli atti osceni vengono compiuti in un luogo privato non aperto al transito, come ad esempio un giardino chiuso da una sbarra, non si commette più alcun illecito.




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